Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e
le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo
e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono
essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di
compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è
costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza
dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata,
che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla
funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un
mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di
esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento
economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza
inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non
soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di
vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un
mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei
mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di
particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare
funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un
periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un
periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di
sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla
funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è
inflitta per il compimento di uno o più atti di
particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore
nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata
in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena
accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione
dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è
inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti
alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti
del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti
diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione
centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato
il personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti
diversi ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti
nel contingente previsto dall'articolo 456 comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494
comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello
stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se
non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento
periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la sospensione
è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi
o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale
direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori
di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera
superiore, ai quali va ammesso con riserva se è
pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal
computo dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e
ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una
sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della
sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è
inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla
pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate
o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di
tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di
vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi
pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari
trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare
in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di
famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità
competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione
disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del
servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi
nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che
ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).