Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I
princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare,
quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i
componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I
contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le
disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli
articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art.
2
(Principi)
1.
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare i princìpi di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente
l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti
alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il
dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge
alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio
e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel
rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il
dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio.
5. Il
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con
i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a
cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il
dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte
dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle
norme giuridiche in vigore.
7.
Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione
delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie
competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1.
Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione
di festività, regali o altre utilità salvo quelli
d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano
trarre benefìci da decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
2. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità
da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e
altre organizzazioni)
1.
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo
che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti
ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza
negli interessi finanziari.
1.
Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto
nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti
siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività
o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il
dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta
del dirigente competente in materia di affari generali e
personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione
patrimoniale e tributaria.
Art.
6
(Obbligo di astensione)
1.
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli
stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi
ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art.
7
(Attività collaterali)
1.
Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni
o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei
propri compiti d'ufficio.
2. Il
dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il
dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Art.
8
(Imparzialità)
1.
Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il
dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la
posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art.
10
(Comportamento
in servizio)
1.
Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti
il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel
rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal
luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il
dipendente non utilizza a fini privati materiale o
attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli
non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve
per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente
persone estranee all'amministrazione.
4. Il
dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi
per ragioni di ufficio.
Art.
11
(Rapporti con il pubblico)
1.
Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione
alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro
da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con
gli organi di stampa.
3. Il
dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4.
Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il
dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il
dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di
qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi.
Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli
utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle
modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art.
12
(Contratti)
1.
Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette
ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per
facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il
dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali
abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in
cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto.
3. Il
dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se
nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il dirigente competente in materia di affari
generali e personale.