ART. 95 - CODICE DISCIPLINARE
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f)
al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2.
La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una
sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima
fattispecie.
3.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b)
condotta non conforme a princìpi di correttezza verso
i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del
pubblico;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e
dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione
alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge
n. 300 del 1970;
f)
insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e
destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
6.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione
del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d)
ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata
dai superiori;
e)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
f)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei
terzi;
g)
alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
genitori, alunni o terzi;
h)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal
rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del
1970;
i)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona;
l)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
7.
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di
applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma
6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra
quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito
uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c)
rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d)
assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a
dieci giorni consecutivi lavorativi;
e)
persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e
non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
g)
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)
terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti
di lavoro, anche con utenti;
b)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne
passate in giudicato:
di cui art. 58 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di
cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
quando
alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
per
i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
e)
commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti
di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti
di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
9.
Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima
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